Rettifica Di Atti Di Stato CivileOgni interessato puo' chiedere:
- la rettifica di un atto dello stato civile
- la ricostruzione di un atto distrutto o smarrito
- la formazione di un atto omesso
- la cancellazione di un atto indebitamente registrato
- e, anche, opporsi al rifiuto dell’ufficiale di stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, un’annotazione o altro adempimento.
Il Procuratore della Repubblica puo' in ogni tempo promuovere d’ufficio le stesse procedure.
E’ competente il Tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio dello stato civile presso il quale l’atto e' registrato o dove si chiede che sia eseguito l’adempimento (Artt. 95-101 DPR 3 novembre 2000 n. 396 - Nuovo Ordinamento Stato Civile).
L’ufficio preposto e' la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione sita al 6* piano del Palazzo di Giustizia, stanza 21 con orario di apertura dal lunedi' al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00.
Per la correzione/rettifica/formazione dell’atto di stato civile occorrono:
- ricorso al Tribunale ordinario (vedi allegato) e relativa nota di iscrizione (vedi allegato)
- marca da € 8.00
- se il ricorso e' richiesto per minori (vedi allegato) deve essere presentato e firmato da entrambi i genitori
- copia integrale dell’atto di cui si chiede la correzione/rettifica rilasciata dal Comune
- se il ricorso e' presentato da cittadini extracomunitari deve essere prodotta, oltre la copia del passaporto e del permesso di soggiorno, anche la certificazione dell’autorita' consolare del paese di appartenenza attestante le esatte generalita' della persona di cui si richiede la correzione/rettifica anagrafica.