Il 15 gennaio 2019 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 si terrà il Convegno "Spazio Informativo sulla Mediazione Familiare"
II Punto Informativo Civile, sito nel 1 piano - lato san Barnaba - rimarrà chiuso dal 24 dicembre 2018 al 02 gennaio 2019.
L'Ufficio Relazioni con il Pubblico rimarrà chiuso il 24 dicembre 2018 e il 31dicembre 2018.
Riapertura degli sportelli URP e polifunzionali della Sezione Gip - Gup - Avvio del gestore documentale TIAP per il processo penale
Nella giornata del 7 dicembre 2018 (festività Santo Patrono di Milano) sarà operativo un presidio di cancelleria chiamato esclusivamente al disbrigo delle emergenze e al compimento degli atti urgenti con termine processuale in scadenza.
COSA E'
Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso nell'ambito dei giudizi civili, amministrativi, contabili o tributari già pendenti ed anche nelle controversie civili, amministrative, contabili o tributarie per le quali si intende agire in giudizio. L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre l'impugnazione.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.P.R. n. 115/2002
CHI PUO' RICHIEDERLO
Può richiedere l'ammissione in ambito civile chi è cittadino italiano, o cittadino straniero regolarmente soggiornante, apolide (anche non residente in Italia) e gli enti e le associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economiche.
Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad € 11.493,82.
Se l'interessato vive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI
Per ottenere il patrocinio a spese dello Stato, è necessario presentare domanda presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente. Il Consiglio dell'Ordine, valutata la fondatezza della domanda, emette un provvedimento di accoglimento, rigetto o non ammissibilita.
In caso di accoglimento provvede poi a trasmettere copia del provvedimento all'interessato, al Giudice competente e all'Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati. In caso di provvedimento di rigetto o di inammissibilita, la domanda puo' essere proposta al magistrato competente per il giudizio.
DOVE SI RICHIEDE
Palazzo di Giustizia di Milano, piano 1° (sportello 4), atrio d'ingresso da Largo Biagi - Corso di Porta Vittoria.
Apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
QUANTO COSTA
La richiesta di ammissione al gratuito patrocinio non comporta alcun costo.
TEMPI
Entro 10 giorni da quello in cui è stata presentata o è pervenuta la domanda di ammissione al gratuito patrocinio il Consiglio dell'Ordine provvede sulla domanda.
MODULI STANDARD
- Domanda per l'ammissione a patrocinio a spese dello Stato
POSSIBILITA DI IMPUGNAZIONE
In caso di rigetto l'interessato o il Difensore possono proporre opposizione (entro 20 giorni dalla notifica) presso la cancelleria Ruolo Generale (VI piano del Tribunale).Il provvedimento che decide sull'opposizione verrà comunicato alle parti entro 10 giorni, a cura della cancelleria.
Avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione, nei 20 giorni successivi alla notifica, può essere proposto ricorso per Cassazione.
Il ricorso per Cassazione non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.